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Articolo 7

Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio

7.1 I Soci cessano di far parte dell’Associazione in caso di: (a) decesso (o scioglimento, se persona giuridica); (b) decadenza (dovuta alla perdita dei requisiti necessari ai fini dell’adesione); (c) recesso; (d) morosità; (e) esclusione. La definitiva perdita della qualità di Socio è annotata sul Libro dei Soci.

7.2 Sono previste sanzioni disciplinari a carico dei Soci, secondo quanto stabilito dal presente articolo e disciplinato da Regolamento Generale, per comportamenti contrari alle regole dell’Associazione così come pure per il mancato rispetto degli impegni assunti verso la stessa. Le sanzioni disciplinari operano a tutti i livelli federali dell’Associazione.

7.3 Le sanzioni per i Soci sono: (a) il richiamo; (b) l’ammonimento; (c) l’allontanamento; (d) la sospensione; (e) le penali per morosità; (f) le sanzioni pecuniarie; (g) la decadenza dagli Organi Sociali; (h) l’esclusione.

7.4 In caso di necessità od opportunità sarà possibile comminare anche più sanzioni congiuntamente per i medesimi fatti.

7.5 Nei casi più gravi di (1) esclusione e/o (2) decadenza dagli Organi Sociali, le sanzioni – d’ufficio o su impulso di un Organo Sociale, o anche di uno o più Soci -, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci, previa contestazione al Socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro e non oltre 5 giorni. Tuttavia, in tutti i casi di urgenza o particolare gravità, il Presidente o il Comitato Esecutivo possono operare direttamente, salvo ratifica successiva degli Organi Sociali preposti.

7.6 In tutti i casi il Socio è informato della/e sanzione/i disciplinare/i a suo carico con idonea comunicazione, avverso cui è ammesso ricorso entro e non oltre dieci giorni al Collegio dei Garanti competente, che si pronunzia in via definitiva entro i successivi 90 giorni.

I provvedimenti non impugnati nei termini, o i cui ricorsi siano stati rigettati oppure dichiarati inammissibili, salvo diritto di appello e/o successiva ratifica laddove previsti, sono da intendersi definitivi.

7.7 Può essere deliberata l’esclusione del Socio per violazioni di Legge, o laddove si danneggi o si tenti di danneggiare in qualunque modo gli scopi, gl’interessi, l’operato, l’organizzazione o l’immagine dell’Associazione, degli Organi Sociali della stessa o di una Struttura del sistema federale, od anche nel caso di condotte censurabili continuate e/o reiterate, così come pure nel caso di condotte ripetute già oggetto di precedenti interventi disciplinari. L’esclusione può essere altresì deliberata a causa di una persistente morosità. L’Associazione si riserva di escludere ciascun associato quando non osservi le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti o delle decisioni assunte dagli Organi Sociali.

7.8 Il Socio sospeso per morosità può essere riammesso, previo pagamento degli arretrati oltre alle eventuali penali o sanzioni deliberate.

7.9 Il Socio può sempre recedere dall’Associazione. Il recesso, per qualunque causa, è comunicato tempestivamente in forma scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto ed entro 30 giorni procede ad annotazione sul Libro dei Soci. Il Socio che recede non è, in ogni caso, esonerato dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti.

7.10 L’espulsione od ogni altro provvedimento disciplinare non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere in nessun caso.

7.11 Il Socio definitivamente escluso – così come pure il Socio che recede – è tenuto alla restituzione della tessera sociale.

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