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Articolo 10

Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali

10.1 L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ed è composta da tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e che risultino in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Salvo i casi diversamente previsti nel presente Statuto e disciplinati dal Regolamento Generale, in generale: (i) l’Assemblea validamente costituita delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti aventi diritto; (ii) il voto è palese; (iii) non è ammessa delega; (iv) ogni Socio avente diritto è portatore di un solo voto; (v) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; (vi) nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti; (vii) in caso di parità di voti si ripete la votazione e, qualora anche la seconda votazione esprima la medesima risultanza, la proposta s’intende respinta.

10.2 L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria gode delle seguenti prerogative inderogabili:

  1. determina gli orientamenti generali e di indirizzo dell’Associazione, a cui debbono attenersi tutti gli Organi Sociali;
  2. approva i bilanci dell’Associazione;
  3. approva il programma annuale di attività;
  4. ratifica, qualora richiesto, il rigetto delle domande di adesione;
  5. ratifica i provvedimenti disciplinari di esclusione e decadenza dagli Organi Sociali;
  6. nomina il Direttore dell’Associazione;
  7. nomina – previa determinazione del loro numero – e revoca – per gravi motivi – i membri del Consiglio Direttivo, ratificando le sostituzioni comunque intervenute nel corso del mandato congressuale;
  8. nomina e revoca per giusta causa i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Garanti;
  9. nomina, su richiesta del Comitato Esecutivo, i componenti del Comitato di Vigilanza;
  10. nomina e revoca per giusta causa i componenti effettivi e supplenti dell’Organo di Controllo;
  11. nomina e revoca per giusta causa, quando previsto, l’Organo di Revisione;
  12. ratifica la nomina degli altri Organi Sociali;
  13. approva le modifiche al Regolamento Generale;
  14. delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, sugli altri oggetti demandati alla sua competenza dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto, tranne per quanto di competenza dell’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

10.3 L’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria:

  1. approva le modifiche allo Statuto Sociale;
  2. delibera contributi straordinari a carico di tutti i Soci per evenienze impreviste o comunque sopravvenute di particolare importanza, o comunque per sanare disavanzi di bilancio;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera sulla trasformazione, fusione, la scissione o scioglimento dell’Associazione e/o la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto;

10.4 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

  1. ogni volta che il Presidente dell’Associazione ne ravveda la necessità;
  2. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo indirizzata al Comitato Esecutivo;
  3. su richiesta motivata indirizzata al Comitato Esecutivo da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di cui all’art. 10.1 dello Statuto.

10.5 Nei casi previsti dalle lettere ‘b’ e ‘c’ del punto precedente, il Presidente dell’Associazione provvede tempestivamente alla convocazione dell’Assemblea, che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. In caso di inattività, impossibilità od inadempienza del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di mancata convocazione entro i termini provvede il Direttore.

10.6 L’Assemblea dei Soci è presieduta da un Collegio di Presidenza costituito (i) dal Presidente dell’Associazione, (ii) dal Presidente del Consiglio Direttivo (iii) dal Direttore dell’Associazione e da (iv) un Segretario, anche scelto tra persone esterne all’Assemblea. Il Collegio di Presidenza è presieduto dal Direttore dell’Associazione che nomina il Segretario, scelto anche tra persone esterne all’Assemblea. Il Direttore, in sede di Assemblea, può proporre ad integrazione del Collegio di Presidenza un numero di scrutatori qualora ne ravvisi la necessità. In caso di indisponibilità od impossibilità giustificata a presenziare ai lavori dell’Assemblea da parte di un componente del Collegio, questi può essere sostituito da un Socio proposto dal Collegio medesimo e votato dall’Assemblea in qualità di facente funzioni.

10.7 Al Collegio di Presidenza spettano: (i) la verifica della regolarità della costituzione dell’Assemblea; (ii) l’accertamento dell’identità e la legittimazione dei presenti; (iii) l’organizzazione e la direzione permanente dei lavori dell’Assemblea comunque riunita; (iv) le proposte per i Gruppi di Lavoro specifici funzionali alla realizzazione di determinate attività amministrative, denominate ”Commissioni”; (v) la predisposizione di regolamenti interni delle Commissioni; (vi) la stesura delle delibere poste al voto; (vii) le proposte per gli Organi Sociali posti al voto dell’Assemblea; (viii) la direzione delle operazioni di voto e l’accertamento dei risultati delle votazioni.

10.8 Laddove i Soci aventi diritto fossero in numero superiore a cinquecento, con le medesime disposizioni di cui al presente articolo e le specifiche disposizione del Regolamento Generale, sarà possibile provvedere alla convocazione ed allo svolgimento di Assemblee separate, denominate “Assemblee Territoriali”, con il compito di eleggere Soci Delegati all’Assemblea dei Soci, assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse nelle Assemblee Territoriali.

10.9 Nelle ipotesi di cui al punto precedente l’Assemblea dei Soci cui spetta rinnovare la composizione degli Organismi Statutari a scadenza del mandato congressuale, convocata in seduta ordinaria (o per intervenuta decadenza degli stessi in seduta straordinaria) è anche denominata “Congresso” e le Assemblee Territoriali prendono il nome di “Assemblee Congressuali”.

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