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Articolo 9

Organi Sociali

9.1 Sono Organi Sociali dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei Soci e le Assemblee Territoriali;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Comitato Esecutivo, il Direttore e il Tesoriere;
  5. Il Collegio dei Garanti;
  6. Il Comitato di Vigilanza;
  7. L’Organo di Controllo;
  8. Il Revisore dei Conti;

9.2 I Soci comunque designati a ricoprire cariche associative si fanno obbligo, con impegno solenne, a rispettare e far osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali ed assolvere agli uffici a cui sono demandati secondo le regole di correttezza, buona fede e diligenza appropriata (cfr.: art. 28 CTS).

9.3 Tutti i componenti degli Organi Sociali devono essere scelti tra persone idonee allo svolgimento dell’ufficio e delle funzioni cui sono preposti, e devono possedere i requisiti di onorabilità, competenza, esperienza e indipendenza previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. I titolari di incarichi negli Organi Sociali non possono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione rilasciata dall’interessato attestante il possesso di detti requisiti di onorabilità costituisce, insieme all’ulteriore documentazione prevista dal Regolamento Generale, condizione di candidabilità per l’effettiva assunzione dell’incarico associativo. Il Regolamento Generale prevede casi di ineleggibilità e incompatibilità per i titolari di cariche sociali o ruoli dirigenziali nelle imprese, in associazioni di categoria, professionali e/o sindacali, negli Enti del Terzo Settore, in associazioni con o senza riconoscimento e nella pubblica amministrazione. In generale si applica l’art. 2382 C.C. per quanto alle cause di ineleggibilità e/o decadenza.

9.4 Le cariche associative comportano l’impegno tassativo, a tutti i livelli dell’Associazione, di escludere  – nell’ambito dell’attività istituzionale – ogni attività diretta o indiretta di pubblicità e promozione commerciale avente ad oggetto prodotti o servizi, e/o connessioni con aziende di produzione e/o distribuzione di prodotti o servizi di Terzi.

9.5 Nessun Socio, od Organo Sociale dell’Associazione o delle Strutture può compiere atti in nome e per conto di altro/i senza averne ricevuto espressa delega.

9.6 Le incompatibilità e/o i potenziali conflitti di interessi, anche sopravvenuti in corso di mandato, per ciascun componente degli Organi Sociali di cui al presente articolo, nonché per i componenti degli organi sociali delle Strutture federate, sono valutate dal Collegio dei Garanti in seduta congiunta con il Comitato di Vigilanza con le modalità disciplinate dal Regolamento Generale.

9.7 Il mandato degli Organi Sociali è di norma pari a cinque anni (c.d. “mandato congressuale”), salvo i casi in deroga altrove contemplati dal presente Statuto. Ciascuna persona fisica rappresentante di uno stesso Organo Sociale collegiale e/o monocratico per due mandati pieni e consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Ai soli fini dell’applicazione delle disposizioni inerenti il conteggio del numero massimo dei mandati consecutivi degli Organi Sociali, si intende per mandato la permanenza in carica per un periodo pari ad almeno la metà della durata ordinaria prevista. La rielezione del Consiglio Direttivo comporta la rielezione del Presidente, dei Vicepresidenti ove previsti, del Collegio dei Garanti nonché del Tesoriere, laddove previsto.

I componenti degli Organi Sociali che subentrano a quelli precedentemente nominati od eletti durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti. In generale e salvo casi diversamente disciplinati, vige il principio della prorogatio delle cariche sociali, per cui la cessazione delle cariche dei rappresentanti gli Organi Sociali per scadenza del mandato o dimissioni ha effetto dal momento in cui i nuovi componenti sono stati eletti o nominati. Detto principio non è applicabile nei seguenti casi: (a) recesso dalla qualità di Socio; (b) sospensione o decadenza dagli Organi Sociali per gravi motivi disciplinari; (c) esclusione.

9.8 Le riunioni degli Organi Sociali possono svolgersi anche in più luoghi, audio o audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, devono essere assicurate l’identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire e partecipare alla votazione, nel rispetto dei limiti fissati dallo Statuto e secondo le previsioni regolamentari.

9.9 Le riunioni degli Organi Sociali vengono convocate con le modalità, nei luoghi, nelle forme e nei tempi definiti con apposita regolamentazione. In assenza delle formalità di convocazione previste, ciascun Organo Sociale si considera regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti effettivi.

9.10 Le cariche degli Organi Sociali sono elettive, democratiche e partecipative, libere e garantite statutariamente a tutti i Soci, condizionate all’impegno di osservare lo Statuto, i Regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi Sociali, e possono essere ricoperte nelle modalità disciplinate dal presente Statuto e dai Regolamenti interni dell’Associazione. In generale sono ricoperte da Soci Volontari, laddove non siano instaurati rapporti di tipo diverso.

9.11 Le cariche degli Organi Sociali non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione (a) del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate a piè lista, ai sensi dell’art. 17 c. 3 del CTS; (b) di rimborsi di modesta entità, e comunque non superiori ai limiti e nei termini di cui all’art. 17 c. 4 del CTS; (c) di eventuali indennità di carica per impegni di carattere permanente del Dirigente e/o indennità di funzione in relazione a mandati specifici, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 c. 3 lett. ‘a’ e ‘b’ e 36 del CTS, purché proporzionati all’attività effettivamente svolta per il mandato conferito, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze.

9.12 In ogni caso le predette indennità di cui al punto precedente non possono eccedere i compensi previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Gl’impegni di spesa di cui al corrente articolo devono essere in ogni caso previamente deliberati dai competenti Organi Sociali ai sensi dei Regolamenti interni.

9.13 In relazione alle previsioni di cui all’articolo precedente, ultimo capoverso, è competente a deliberare (i) per gli Organi Sociali monocratici il Consiglio Direttivo, fermo restando l’obbligo di astenersi del soggetto interessato, e (ii) per gli Organismi Sociali collegiali – tra cui compare il medesimo Consiglio Direttivo e/o ciascun membro dello stesso in tale veste – l’Assemblea dei Soci.

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