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Articolo 12

Il Presidente

12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di Terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

12.2 E’ eletto dal Consiglio Direttivo, di cui è membro di diritto, di norma nella prima riunione di insediamento dello stesso. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e cessa il proprio mandato per (i) scadenza del mandato, (ii) dimissioni volontarie o (iii) revoca per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con il voto di tre quarti dei componenti. In ogni caso la decadenza del Presidente dell’Associazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.

12.3 Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci, partecipa quale membro effettivo e di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a questi in merito all’attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi.

12.4 Il Vicepresidente – qualora nominato – sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest’ultimo sia impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni. La sua firma fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

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