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Articolo 14

Comitato di Vigilanza

14.1 Il Comitato di Vigilanza è l’Organo consultivo per le decisioni inerenti le modificazioni dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché in caso di proposta di scioglimento, scissione, trasformazione o fusione dell’Associazione. Esso fornisce anche le interpretazioni autentiche e vincolanti circa le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e dei Regolamenti interni dell’Associazione. E’ presieduto dal Direttore dell’Associazione che ne è membro di diritto. Permane in carica per la stessa durata del Direttore.

14.2 Il Comitato di Vigilanza è costituito da tre Soci eletti dall’Assemblea – tra cui il Direttore – e dalla stessa è integrato in caso di decadenza, inabilità e/o incompatibilità – anche temporanea – o di uno o più membri, scelti tra quelli di (i) maggiore ed ininterrotta permanenza nel sodalizio, nonché (ii) impegno e partecipazione più costanti e qualificati, oltre a (iii) maggiore esperienza e (iiii) specchiata moralità.

Il Comitato di Vigilanza riunito in numero di tre componenti valuta, in plenum con il Collegio dei Garanti, le incompatibilità e/o i conflitti d’interesse, anche sopravvenuti in corso di mandato, per ciascun componente degli Organi Sociali dell’Associazione, nonché per i componenti degli organi sociali delle Strutture federate.

14.3 Il Comitato di Vigilanza funge altresì da Organo di garanzia e di appello per i ricorsi avverso le decisioni di cui all’art. 15.4 lett. ‘a’, ‘b’ e ‘c’ su istanza del soggetto che ne abbia interesse, pronunciandosi definitivamente entro centottanta giorni.

14.4 Il Comitato di Vigilanza ha la competenza esclusiva a definire le procedure disciplinari comunque promosse avverso un membro del Collegio dei Garanti in qualunque composizione costituito.

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