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Articolo 15

Collegio dei Garanti

15.1 L’Assemblea dei Soci può eleggere, su richiesta e proposta del Comitato Esecutivo che ne fissa la composizione – monocratica o collegiale di tre o cinque membri effettivi oltre eventuali supplenti -, il Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti è l’organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.

15.2 Il rappresentante del Collegio dei  Garanti – se nominato in composizione monocratica, o il suo Presidente – se nominato in composizione collegiale – è invitato permanente senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri Organi Sociali.

15.3 La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica degli Organi Sociali.

15.4 Sono prerogative del Collegio dei Garanti:

  1. pronunciarsi sulle richieste di riesame di cui all’art. 6.5 dello Statuto Sociale avverso rigetti deliberati dagli organi sociali delle Strutture federate, in seconda istanza, o degli Organi Sociali dell’Associazione, in prima istanza;
  2. dirimere le controversie – comunque insorte – tra due o più soggetti come Soci e/o Organi Sociali e/o Strutture federate e/o organi sociali delle stesse;
  3. pronunciarsi in prima istanza sui ricorsi avverso i procedimenti ex art. 7.6 e 8.10 dello Statuto Sociale;
  4. valutare, in seduta congiunta con il Comitato di Vigilanza e nelle modalità disciplinate da Regolamento Generale, le incompatibilità, anche sopravvenute in corso di mandato, per ciascun componente degli Organi Sociali, nonché per i componenti degli organi sociali delle Strutture federate;
  5. definire le procedure disciplinari comunque promosse avverso un membro del Comitato di Vigilanza;
  6.    indirizzare al Comitato di Vigilanza quesiti per l’interpretazione autentica di aspetti controversi dello Statuto Sociale, del Regolamento Generale e/o dei Regolamenti interni dell’Associazione.

15.5 Permane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

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