Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 c. 2 CTS. nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio