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Articolo 22

Bilancio di esercizio

22.1 L’Associazione redige il bilancio annuale di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità con l’art. 13 CTS e s.m.i., laddove applicabile.

22.2 Il bilancio consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo e posto in votazione all’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS ex art. 13 c. 7 CTS.

22.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse – ove presenti – di cui all’art. 2 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

22.4 Si applicano le deroghe al regime fiscale generale ex art. 85 cc. 1 e 2 CTS.

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