Questo sito usa i cookie per migliorare la tua esperienza. Cliccando sul pulsante “Accetto” od anche proseguendo nella navigazione, acconsenti all’uso di tali tecnologie per tutte le finalità indicate. Maggiori informazioni »  

ACCETTO

Articolo 26

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

26.1 Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti associativi che hanno dato origine all’Associazione, acquisito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto da un’Assemblea dei Soci straordinaria. E’ necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto rappresentati.

26.2 La fusione con altre associazioni o la trasformazione è definita con le modalità di cui al punto precedente.

26.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione – previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS ove operativo ai sensi dell’art. 9 CTS e s.m.i. -, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe individuati con delibera dell’Assemblea dei Soci straordinaria all’uopo convocata o, in mancanza di detta deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

26.4 L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i Soci, determinandone i poteri.

Scroll to top