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Articolo 5

Obblighi dei Soci

5.1 L’iscrizione comporta in ogni caso l’adesione integrale ed incondizionata allo Statuto. I Soci sono tenuti al rispetto ed all’osservanza di quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti dell’Associazione e dalle deliberazioni degli Organi Sociali. Ogni Socio ha il dovere di agire secondo le regole di correttezza, buona fede e diligenza, contribuendo responsabilmente e conformemente ai principî, alle finalità ed ai metodi dell’Associazione al funzionamento, alla programmazione ed alle attività della stessa nelle modalità, nei limiti e nelle forme previste dalle deliberazioni degli Organi Sociali.

5.2 E’ obbligo di ciascun Socio versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di corresponsione ed i termini annualmente stabiliti dagli Organi Sociali.

5.3 I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa fin dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce. La quota associativa può essere corrisposta per intero o frazionata.

5.4 Ad ogni livello del sistema federale, i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il pertinente livello del sistema federale, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. Il mancato pagamento della quota dell’anno di riferimento entro il 31 dicembre comporta l’avvio – d’ufficio in capo agli Organi Sociali – delle procedure di recupero, nonché di quelle disciplinari.

5.5 L’ammontare della quota annuale, i frazionamenti ammessi, i termini di pagamento delle quote e degli eventuali frazionamenti, le penali giornaliere per i pagamenti oltre i termini previsti, così come pure le quote di adesione pluriennale laddove previste, sono termini perentori ed inderogabili, annualmente deliberati dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea in fase di approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo dell’esercizio economico cui i richiamati termini si riferiscono.

5.6 Con le modalità di cui al punto precedente, anche su proposta delle Strutture territoriali, possono essere stabilite particolari tipologie e relative quote di iscrizione definite “non ordinarie”, qui appresso identificate:

  1. tipologia/e e relativa/e quota/e che, tenendo conto di particolari condizioni di disagio economico e/o sociale, favoriscano la partecipazione alla vita associativa anche di persone maggiormente svantaggiate;
  2. analogamente, in applicazione del principio di mutualità, possono essere definite tipologie e relative quote di iscrizione che, per ciascuno in maniera assolutamente libera e facoltativa, ed al fine unico di un migliore e più agevole sostenimento dell’Associazione e delle attività della stessa, siano maggiormente onerose;
  3. sono altresì ammissibili tipologie specifiche le cui quote siano più vantaggiose sul profilo economico nel caso di adesioni collettive, laddove all’uopo deliberate. Le agevolazioni di cui al periodo precedente si applicano, per adesioni deliberate come familiari, a tutti quei soggetti che si riconoscono componenti di una unità familiare, senza pregiudizi o discriminazioni legate al sesso.

5.7 Per tutte le predette tipologie di iscrizione “non ordinarie”, il rapporto associativo, in piena conformità ai principî ed alle alle statuizioni del presente Statuto, è comunque uniforme.

5.8 Ogni Socio è tenuto ad informare tempestivamente l’Associazione circa eventuali circostanze o condizioni di incompatibilità che dovessero configurarsi o comunque venire a sua conoscenza per l’intera durata del sodalizio.

5.9 Le procedure di cui al corrente articolo sono disciplinate con Regolamento Generale, dalle delibere del Consiglio Direttivo e/o, in caso di necessità, dalle delibere del Comitato Esecutivo.

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