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ACCETTO

Articolo 6

Adesione

6.1 La qualità di Socio si acquisisce previa richiesta di ammissione da inoltrarsi a cura dell’interessato all’Associazione, (1) direttamente, od in alternativa (2) tramite la Struttura territoriale competente, ove presente, oppure (3) tramite apposito servizio disponibile mediante il sito internet / applicazione dell’Associazione.

6.2 La domanda di iscrizione di cui al punto precedente è predisposta, a pena di irricevibilità, su idoneo modello deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e reso disponibile in formato cartaceo e/o digitale. In detta domanda, a pena di inammissibilità, il candidato Socio dichiara:

  1. di conoscere ed accettare integralmente e pienamente, e senza riserva alcuna, i dettami dello Statuto, dei Regolamenti associativi come da statuizioni e previsioni statutarie, il Codice Etico ed i principî in essi contenuti;
  2. di supportare le attività, le finalità ed il metodo dell’Associazione;
  3. di contribuire, secondo le proprie possibilità, al perseguimento dei fini ed alla realizzazione delle attività sociali;
  4. di voler partecipare alla vita associativa;
  5. di rispettare le deliberazioni degli Organi Sociali;
  6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto.

6.3 Il modello di cui al punto precedente – tempestivamente aggiornato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo in tutti i casi – è predisposto in maniera tale da avere validità di autocertificazione relativamente a tutti i dati ivi dichiarati, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo -:

  1. anagrafica;
  2. cittadinanza;
  3. stato civile;
  4. residenza;
  5. domicilio;
  6. recapito/i tel. / fax / email / PEC-REM;
  7. domicilio digitale ai fini delle comunicazioni associative;
  8. struttura territoriale di afferenza laddove presente;
  9. tipologia associativa;
  10. quota associativa e modalità di versamento;
  11. insussistenza di (1) cause ostative e (2) incompatibilità.

6.4 L’ammissione del Socio è deliberata: (a) nel caso di un numero di Soci inferiore a 200, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, dal Comitato Esecutivo o anche dal Consiglio Direttivo; (b) nel caso di un numero di Soci compreso tra 200 e 500, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, dal Comitato Esecutivo, o anche dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; (c) nel caso di un numero di Soci compreso tra 500 e 1.000, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, dal Comitato Esecutivo dell’Associazione; (d) nel caso di un numero di Soci compreso tra 1.000 e 5.000, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, per delega dal Consiglio Direttivo della Struttura territoriale, ove presente; (e) nel caso di un numero di Soci superiore a 5.000, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, per delega, dal Comitato Esecutivo della Struttura territoriale, ove presente.

6.5 I termini temporali di cui al punto precedente possono essere aumentati fino ad un quarto (25%) per giustificati motivi organizzativi. Per analoghe motivazioni, sentite le Strutture territoriali, le richiamate competenze delegate agli organi sociali delle stesse possono essere avocate dal Comitato Esecutivo dell’Associazione con apposita delibera.

6.6 In caso di ammissione a Socio del candidato, questi viene iscritto senza ritardi nel Libro dei Soci ell’Associazione. In ogni caso, l’accettazione – così come pure il diniego motivato – vanno tempestivamente comunicati all’interessato, e comunque non oltre quindici giorni.

6.7 L’Organo Sociale incaricato di pronunciarsi sulle domande di adesione, anche su parere motivato della Struttura territoriale ove presente, può opporre il diniego – eventualmente temporaneo – alla richiesta di cui all’art. 3 dello Statuto quando questa: (i) sia incompatibile con i punti 3.2, 3.3 e/o 3.4 dello Statuto; (ii) promani da soggetto per il quale si siano configurate una o più condizioni di incompatibilità, quali – a titolo esemplificativo ma non esaustivo -:

  1. abbia manifestato di perseguire scopi contrari o comunque non compatibili con quelli statutari;
  2. abbia operato in spregio ai principî associativi;
  3. in presenza di condizioni oggettive tali da ledere o compromettere l’attività, od anche solo l’immagine, dell’Associazione propria e/o dei suoi componenti;
  4. in caso di particolari situazioni o condizioni personali – comunque riscontrabili – tali da compromettere la partecipazione all’Associazione;
  5. sia stato sottoposto in precedenza a procedimento disciplinare cui abbia fatto seguito espulsione definitiva.

6.8 Il candidato Socio, qualora la domanda di ammissione fosse respinta, può – a pena di nullità non oltre dieci giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione – presentare istanza documentata di riesame al Collegio dei Garanti competente.

6.9 L’ammissione a Socio, la richiesta di integrazioni ed il respingimento della stessa operano a tutti i livelli del sistema federale dell’Associazione.

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