Consiglio Direttivo
11.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, ha il compito di elaborare, promuovere, coordinare, dirigere, vigilare e controllare le attività dell’Associazione sull’intero territorio, attuando gl’indirizzi generali definiti dall’Assemblea dei Soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con espressa motivazione. Promuove ed orienta la negoziazione sui temi di interesse generale. Determina i settori operativi nei quali si articola l’attività dell’Associazione e ratifica le nomine dei relativi responsabili.
11.2 È formato da un numero dispari di componenti, compreso tra cinque e trenta, nominati dall’Assemblea dei Soci per la durata di cinque anni (c.d. “mandato congressuale”) e rieleggibili nei limiti previsti dall’art. 9.7 del presente Statuto. L’Assemblea dei Soci convocata per la nomina del Consiglio Direttivo ne definisce anche il numero dei componenti. Nei soli casi in cui il numero di Soci sia pari o superiore a quanto dettato dell’art. 25 c.2 CTS e s.m.i., la dimensione numerica del Consiglio Direttivo potrà essere aumentata dallo stesso nel corso del mandato dell’Organo Sociale, al fine di garantire una più ampia rappresentanza della mutata composizione della base associativa, anche ma non limitatamente alla/e eventuale/i intercorsa/e costituzione/i di Struttura/e federata/e, nel rispetto dei principî di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci, e di elettività delle cariche sociali, e comunque nella misura non superiore al 30% di quanto stabilito in fase congressuale dall’Assemblea.
11.3 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, almeno un terzo. Il Regolamento Generale dispone le modalità di decadenza dei membri nei casi di reiterate assenze ingiustificate. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
11.4 Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta – di norma auto-convocata in forza del corrente dettato statutario e senza ulteriori formalità, ed al termine dei lavori dell’Assemblea dei Soci che provvede a nominarlo -, in composizione presieduta dal Consigliere anziano assistito dal Consigliere giovane in qualità di segretario, in plenum con il Collegio dei Garanti – ove nominato in composizione collegiale – e l’Organo di Controllo – ove nominato in composizione collegiale – se presenti ai lavori:
- elegge tra i suoi membri il Presidente del Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di convocare – d’intesa con il Comitato Esecutivo – tale Organo con le modalità disciplinate nel Regolamento Generale nel corso del mandato congressuale;
- assiste all’elezione del Presidente del Collegio dei Garanti;
- assiste all’elezione del Presidente dell’Organo di Controllo;
- elegge il Presidente dell’Associazione, preferibilmente scelto tra i suoi membri;
- su proposta ed indicazione del Presidente dell’Associazione nomina uno o più Vice-Presidenti;
- su richiesta ed indicazione del Comitato Esecutivo nomina il Tesoriere;
- ratifica la nomina operata dal Comitato Esecutivo di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2013 e s.m.i. e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 diverso dal Direttore.
11.5 Il Consiglio Direttivo inoltre:
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
- predispone il Bilancio di esercizio e – nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie ex art. 14 CTS – l’eventuale Bilancio sociale;
- predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea dei Soci per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- valuta il generale andamento della gestione;
- nei soli casi di necessità, può avocare a sé con la maggioranza dei 2/3 dei membri una o più funzioni demandate dallo Statuto e dai Regolamenti al Comitato Esecutivo;
- delibera, di norma, le azioni disciplinari nei confronti dei Soci e delle Strutture federate;
- annualmente, in attuazione degli artt. 5.5, 5.6, 6.2 e 6.3 dello Statuto Sociale, delibera l’adozione di un documento sintetico denominato “Regolamento del Tesseramento” recante lo schema, le modalità, i modelli e le quote associative, nonché le linee generali per la stipula delle convenzioni con altre realtà associative segnatamente al capitolo tesseramento;
- delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto anche detto “Regolamento Generale”, nonché quello/i per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
11.6 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri Organi Sociali.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio