Collegio dei Garanti
15.1 L’Assemblea dei Soci può eleggere, su richiesta e proposta del Comitato Esecutivo che ne fissa la composizione – monocratica o collegiale di tre o cinque membri effettivi oltre eventuali supplenti -, il Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti è l’organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
15.2 Il rappresentante del Collegio dei Garanti – se nominato in composizione monocratica, o il suo Presidente – se nominato in composizione collegiale – è invitato permanente senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri Organi Sociali.
15.3 La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica degli Organi Sociali.
15.4 Sono prerogative del Collegio dei Garanti:
- pronunciarsi sulle richieste di riesame di cui all’art. 6.5 dello Statuto Sociale avverso rigetti deliberati dagli organi sociali delle Strutture federate, in seconda istanza, o degli Organi Sociali dell’Associazione, in prima istanza;
- dirimere le controversie – comunque insorte – tra due o più soggetti come Soci e/o Organi Sociali e/o Strutture federate e/o organi sociali delle stesse;
- pronunciarsi in prima istanza sui ricorsi avverso i procedimenti ex art. 7.6 e 8.10 dello Statuto Sociale;
- valutare, in seduta congiunta con il Comitato di Vigilanza e nelle modalità disciplinate da Regolamento Generale, le incompatibilità, anche sopravvenute in corso di mandato, per ciascun componente degli Organi Sociali, nonché per i componenti degli organi sociali delle Strutture federate;
- definire le procedure disciplinari comunque promosse avverso un membro del Comitato di Vigilanza;
- indirizzare al Comitato di Vigilanza quesiti per l’interpretazione autentica di aspetti controversi dello Statuto Sociale, del Regolamento Generale e/o dei Regolamenti interni dell’Associazione.
15.5 Permane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio