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Articolo 16

Organo di Controllo

16.1 L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30, cc. 2, 3 e 4 CTS. Almeno uno dei componenti dell’Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 c.2 del Codice Civile. Si applica l’art. 2399 del Codice Civile.

16.2 Il rappresentante dell’Organo di Controllo – se nominato in composizione monocratica -, o il suo Presidente – se nominato in composizione collegiale, in ogni caso in un numero non superiore a 5 componenti -, è invitato permanente senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

16.3 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principî di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 c.1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

16.4 I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.5 La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

16.5 Permane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

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