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Articolo 20

Risorse economiche

20.1 L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: (i) quote associative ordinarie e straordinarie, (ii) contributi pubblici e privati, (iii) erogazioni liberali dei Soci e di Terzi, (iv) donazioni e lasciti testamentari, (v) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubblici, di Fondazioni pubbliche o private nell’ambito di attività di promozione, sostegno e finanziamento degli ETS, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, (vi) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali, (vii) rendite patrimoniali, (viii) proventi da attività di raccolta fondi, (ix) proventi dalla cessione di beni e servizi ai Soci ed ai familiari conviventi degli stessi, agli Enti associati, ad altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per Legge, regolamento, atto costitutivo o Statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi Soci od Enti associati ed ai Terzi – anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria, e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali -, nonché (x) entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, (xi) la vendita di beni acquisiti da Terzi a titolo gratuito, (xii) ogni altra entrata proveniente all’Associazione in ragione degli scopi statutari che sia compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, nonché (xiii) dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 CTS.

20.2 I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono generalmente depositati in un apposito conto di tesoreria acceso presso un istituto di credito. Resta salva la possibilità di apertura di ulteriori ed idonei rapporti di credito presso istituti di credito autorizzati per esigenze specifiche con idonea delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso, gli unici Soci delegati ad operare sui conti correnti dell’Associazione sono il Presidente dell’Associazione e – ove previsto – il Tesoriere. Nei casi di decadenza del Presidente, laddove non sia comunque applicabile il regime di prorogatio, questi è sostituito nella gestione dei conti correnti dal Direttore fino a nuova nomina.

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