Bilancio di esercizio
22.1 L’Associazione redige il bilancio annuale di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, in conformità con l’art. 13 CTS e s.m.i., laddove applicabile.
22.2 Il bilancio consuntivo è deliberato dal Consiglio Direttivo e posto in votazione all’Assemblea dei Soci entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il RUNTS ex art. 13 c. 7 CTS.
22.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse – ove presenti – di cui all’art. 2 dello Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
22.4 Si applicano le deroghe al regime fiscale generale ex art. 85 cc. 1 e 2 CTS.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio