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Articolo 24

Volontari

24.1 I Volontari sono persone fisiche di maggiore età che, nella qualità di Socio e per loro libera scelta svolgono – per il tramite dell’Associazione – attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L’attività dei Soci Volontari deve essere svolta: (i) in modo personale, spontaneo, non occasionale e gratuito, ovvero senza fini di lucro, neanche indiretto; (ii) esclusivamente per fini di solidarietà.

24.2 L’Associazione iscriverà i Soci Volontari in un apposito registro denominato “Registro Volontari”. La disciplina dei Soci Volontari è demandata ai Regolamenti interni.

24.3 L’Associazione si fa obbligo di assicurare per (i) malattia/e, (ii) infortuni/o, e per la (iii) responsabilità civile verso i Terzi – ex art. 18 CTS – i Soci Volontari che prestano attività di volontariato ai sensi del corrente articolo.

24.4 La qualità di Socio Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

24.5 L’attività dei Soci Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai Soci Volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni e nelle modalità preventivamente deliberate ed appositamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai Soci Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del CTS e s.m.i..

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