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Articolo 25

Lavoratori

25.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

25.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero dei Soci.

25.3 Lo status di lavoratore alle dipendenze dirette dell’Associazione da parte Socio è incompatibile con quello di Socio Volontario, con conseguente ed automatica perdita della qualifica di Socio Volontario da parte dello stesso.

25.4 Nei casi di cui al presente articolo il vincolo di subordinazione del lavoratore è posto in capo al Consiglio Direttivo.

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