Lavoratori
25.1 L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17 c. 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
25.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero dei Soci.
25.3 Lo status di lavoratore alle dipendenze dirette dell’Associazione da parte Socio è incompatibile con quello di Socio Volontario, con conseguente ed automatica perdita della qualifica di Socio Volontario da parte dello stesso.
25.4 Nei casi di cui al presente articolo il vincolo di subordinazione del lavoratore è posto in capo al Consiglio Direttivo.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio