Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
26.1 Il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti associativi che hanno dato origine all’Associazione, acquisito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza, può proporre lo scioglimento o la trasformazione della stessa. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto da un’Assemblea dei Soci straordinaria. E’ necessaria la maggioranza dei tre quarti dei Soci aventi diritto rappresentati.
26.2 La fusione con altre associazioni o la trasformazione è definita con le modalità di cui al punto precedente.
26.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione – previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS ove operativo ai sensi dell’art. 9 CTS e s.m.i. -, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto ad altri ETS con finalità analoghe individuati con delibera dell’Assemblea dei Soci straordinaria all’uopo convocata o, in mancanza di detta deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.
26.4 L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i Soci, determinandone i poteri.
Lo Statuto
- Costituzione, denominazione, principî, logotipo, sede e durata
- Scopo, finalità ed attività
- Soci
- Diritti dei Soci
- Obblighi dei Soci
- Adesione
- Procedimenti disciplinari e perdita della qualità di Socio
- Sistema federale
- Organi Sociali
- Assemblea dei Soci e Assemblee Territoriali
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Comitato Esecutivo
- Comitato di Vigilanza
- Collegio dei Garanti
- Organo di Controllo
- Revisione Legale dei Conti
- Regolamento Generale
- Divieto di distribuzione degli utili
- Risorse economiche
- Patrimonio
- Bilancio di esercizio
- Bilancio sociale e informativa sociale
- Volontari
- Lavoratori
- Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
- Norme Finali e Transitorie
- Rinvio